Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio ritiene che “è errata la sentenza di primo grado che fa discendere automaticamente dal rigetto dei motivi di impugnazione della delibera di approvazione del progetto, alla quale era riconnessa la dichiarazione di pubblica utilità, anche l’infondatezza dell’azione risarcitoria da occupazione illegittima, ove risulti che la parte ricorrente abbia chiesto anche la condanna della p.a. espropriante al risarcimento e quest’ultima non abbia emesso il decreto di espropriazione entro i termini decorrenti dall’occupazione d’urgenza, atteso che l’illegittima occupazione dei terreni del privato costituisce di per sé un’autonoma fattispecie costitutiva di danno”. Leggi sentenza

Informazioni aggiuntive