Il Tar – sul presupposto assiologico per cui la correttezza formale e completezza contenutistica della decisione della giunta comunale incide sul piano sostanziale sul controllo in ordine al principio (anche) di matrice euro-unitaria della cd. sana gestione finanziaria dell’aiuto, anche in termini di emersione di situazione di conflitto di interesse dei singoli amministratori e della loro responsabilità individuale - osserva con riferimento al caso di specie che la delibera dell’ente locale per un verso, con oggetto plurimo, mentre prevede, al punto 3, di “presentare” la candidatura del Comune a bando della Fondazione San Paolo e per la linea B del bando borghi, dispone, invece, in termini generici e meramente programmatici, al punto 4, l’intento “promuovere” la candidatura del Comune ricorrente “per l’ottenimento di fondi legati al PNRR e/o eventuali bandi di altre fondazioni/enti legati alle tematiche del PNRR che siano coerenti con l’obiettivo strategico dell’Amministrazione volto alla valorizzazione del borgo di Bard, avvalendosi anche delle competenze e delle professionalità messe a disposizione del Dipartimento di Management dell’Università degli studi di Torino, dando in tal senso ampio mandato alla segretaria comunale previa, condivisione, anche verbale, con il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell’ente”; per altro verso, tale delibera risulta, quanto al segmento procedurale de quo, priva della necessaria specificità non solo riguardo alla linea di azione ma anche riguardo ai contenuti della proposta, sicché con evidenza è carente la specifica formazione di volontà da parte dell’Ente Comune, atteso che la proposta progettuale avente i contenuti di uno studio di fattibilità deriva soltanto dalla determinazione del Sindaco senza nessuna previa manifestazione di volontà da parte dei competenti organi collegiali del Comune. Leggi sentenza

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