Da quest'anno, l'acquisto di immobili destinati ad attività istituzionali della pubblica amministrazione deve sottostare preventivamente alle principali regole di indispensabilità e indilazionabilità dell'operazione. In pratica, l'acquisto dell'immobile deve soddisfare il superiore interesse pubblico e non può essere «allungato» nel tempo se questa dilazione compromette eventuali obiettivi fissati dal vertice dell'amministrazione pubblica. In relazione al prezzo, poi, deve essere acquisito il parere di congruità rilasciato dall'Agenzia del demanio.

Lo prevede il dm Economia 14/2/2014, in G.U. del 12 /5/2014, in relazione alle disposizioni contenute all'art. 12, c. 1-bis del dl 98/2011. Pertanto, nel caso in cui le amministrazioni pubbliche, tranne gli enti territoriali, previdenziali e quelli del Servizio sanitario nazionale, comunicano alla ragioneria generale dello stato il piano triennale di investimento, come prevede il decreto attuativo delle disposizioni sopra richiamate (il dm Economia 16/3/2012), il responsabile del procedimento di ogni p.a. richiedente dovrà contestualmente documentare l'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'operazione di acquisto.

FONTE: ITALIA OGGI; www.civica srl

Informazioni aggiuntive