CLASSIFICAZIONE: permesso a costruire, proroga termine di realizzazione delle opere, necessità familiari del titolare del permesso, art. 15 d.p.r. 380/2001

NOTA: Le difficoltà economiche che possono colpire i richiedenti un permesso a costruire non legittimano la richiesta di proroga della validità temporale dell'autorizzazione edilizia.

I comuni, pertanto, non possono legittimamente concedere proroghe in ragione di “sopravvenute difficoltà economiche familiari non prevedibili al momento del rilascio del titolo autorizzativo” e, i terzi interessati, possono legittimamente impugnare i provvedimenti di proroga ottenendo l'annullamento del titolo per inidoneità e genericità del motivo di proroga.

Per i giudici amministrativi, infatti, se non vi è una proroga per legge, in tali casi è necessaria un'adeguata motivazione tecnica a corredo dell'istanza che va protocollata prima del termine di scadenza del permesso. La richiesta, inoltre, è ammissibile solo se riconducibile all’alveo di operatività dell'art. 15 del d.p.r. n. 380/2001 a mente del quale i termini entro cui i lavori si devono iniziare o concludere possono esser prorogati con provvedimento motivato solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, in considerazione della mole dell'opera da realizzare o di particolari sue caratteristiche tecnico-costruttive o, infine, per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori. Leggi sentenza

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