CLASSIFICAZIONE: edilizia ed urbanistica, eccesso di potere per i provvedimenti edilizi a natura vincolata, inconfigurabilità, richieste istruttorie e perdita di efficacia del titolo abilitativo

NOTA: “I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere essenzialmente vincolato: in quanto tali, essi non possono essere viziati da eccesso di potere, in particolare per sviamento (cfr., fra le ultime, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 3 novembre 2016, n. 497; T.A.R. Sardegna, sez. II, 5 maggio 2016, n. 398; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 10 marzo 2016, n. 1397)”.

L’installazione, da parte di un privato, di un dissuasore di transito di tipo girevole, implica che, lo stesso, dimostri di avere la concreta disponibilità dell'area che verrà interdetta alla circolazione; in caso contrario (e comunque a seguito di richiesta istruttoria inevasa da parte del privato, la s.c.i.a. perde efficacia ed egli si espone all’irrogazione di tutte le misure sanzionatorie previste per un normale abuso edilizio.

La richiesta istruttoria intesa alla dimostrazione della disponibilità dell’area su cui incide l’intervento medesimo, assurge quindi a presupposto fondamentale ai fini del perfezionamento del titolo edilizio “s.c.i.a.”. Leggi Sentenza

Informazioni aggiuntive