NOTA: In relazione all’apposizione del nominativo del candidato consigliere scritto fuori dall’apposito riquadro in seno alla scheda elettorale (circostanza che, a giudizio del seggio, rendeva il voto riconoscibile e, viceversa, in linea alla difesa di parte ricorrente, imponeva la validità della preferenza), il Collegio afferma il seguente principio di diritto: “In un corpo elettorale molto ristretto (composto, per la fascia in esame, da 68 aventi diritto, dei quali hanno votato in 61), se non si è rigorosi nel pretendere il rispetto delle regole formali, il voto risulterebbe facilmente riconoscibile attraverso i più svariati segni di riconoscimento, anche quelli apparentemente più banali ma di improbabile coincidenza stante il limitato numero di voti.

La scritta del nome apposta fuori dall’apposito riquadro risulta quindi del tutto arbitraria e priva di qualsiasi giustificazione logica o casuale, anche riguardo all’eventuale errore da parte dell’elettore, essendo esso qualificato dalla sua appartenenza ad un elettorato di primo livello che, si presume, debba conoscere adeguatamente le regole di espressione del voto" . Leggi sentenza

 

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