Il Tar Catania ha ritenuto che  ”Sussiste la responsabilità dell’Amministrazione (in termini di tardiva esecuzione del giudicato) per non aver agito tempestivamente, impedendo alla ricorrente l’immediata esecuzione del servizio, poiché, per giurisprudenza consolidata, la certezza ed il rispetto dei tempi dell’azione amministrazione costituiscono un autonomo bene della vita, sul quale il privato, soprattutto se operatore economico, deve poter fare ragionevole affidamento al fine di autodeterminarsi e orientare la propria attività, di contro, l’amministrazione a fronte di un giudicato di annullamento di un’aggiudicazione, è tenuta ad adottare tutti gli atti necessari per dare completa e puntuale esecuzione alla decisione giurisdizionale con la tempestività e la diligenza imposte dalla gestione delle risorse finanziarie pubbliche.”

 

Fonte: http://www.giurdanella.it/wp-content/uploads/2014/02/SENTENZA-CST-11.pdf

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