In ossequio alla regola di riparto dell’onus probandi di cui all’art. 2697 c.c., spetta al privato asseritamente danneggiato l’onere di fornire la prova in giudizio della condotta illecita ascrivibile al Comune dalla quale sarebbe scaturito il danno (nel caso di specie si trattava della mancata adozione del provvedimento di sgravio amministrativo e omessa comunicazione al soggetto esattore della cancellazione del credito). Leggi sentenza

 

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