In ossequio al sistema retributivo, applicabile ai sensi della legge n. 335 del 1995 per il computo dei trattamenti pensionistici in relazione ai dipendenti pubblici che alla data del 31 dicembre 1995 avessero maturato un’anzianità di servizio superiore ai 18 anni, non assumono alcuna rilevanza gli emolumenti percepiti dal dipendente per incarichi di natura dirigenziale ricoperti nell’ultimo periodo di servizio.

Ciò in quanto il dipendente resta inquadrato in ruolo come funzionario e pertanto, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, l'ultimo stipendio da prendere in considerazione è esclusivamente quello dell’area (e profilo) di appartenenza, ossia quello del personale non dirigenziale. Leggi sentenza

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