Le fattispecie tentate non costituiscono un minus rispetto alle fattispecie consumate, bensì sono reati perfetti in cui la proibizione dei fatti descritti nelle norme incriminatrici di parte speciale viene estesa, in funzione anticipatoria rispetto alla consumazione, dalla norma di parte generale recata dall’art. 56 c.p.. Di conseguenza, stante la stretta correlazione esistente tra il delitto tentato e il delitto consumato anche alla luce dell’identità del bene giuridico tutelato dalla norma, si può concludere che l’identità di trattamento tra le due figure di reato – operante anche in campo penale in riferimento ad alcuni istituti sostanziali e processuali – non può che valere anche nell’ambito della responsabilità amministrativa per danno all’immagine di cui all’art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009. Leggi sentenza

Fonte: www.respamm.it

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