La configurazione del servizio pubblico oggettivo prescelta dal legislatore è compatibile con diversi schemi giuridici e con differenti modalità di remunerazione della prestazione. Ciò che rileva ai fini dell’inquadramento sistematico nella categoria de quo è che l’attività del gestore preveda l’espletamento di una serie di adempimenti funzionalmente diretti a soddisfare gli interessi di una platea indifferenziata di utenti.  Ciò detto, le prestazioni oggetto della gara rientrano a pieno titolo nel novero dei servizi pubblici locali, ex art. 112 d.lgs. 267/2000, allorché, come nel caso in esame, siano finalizzati alla produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

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