CLASSIFICAZIONE: pratiche commerciali scorrette, comunicazioni pubblicitarie, sanzioni delle autorità indipendenti, bene giuridico tutelato dalla normativa consumeristica, tutela della concorrenza.

MASSIMA: Il consumatore deve essere edotto degli esatti limiti di efficacia di un prodotto di talchè la sua attenzione non si concentri unicamente su aspetti parziali del complesso contesto informativo.

Secondo la giurisprudenza, il principio di chiarezza e completezza nelle comunicazioni pubblicitarie si impone fin dal primo contatto con il consumatore, con la conseguenza che il rinvio a ulteriori fonti di informazione, tra l’altro di consultazione solo eventuale, non consente di sanare ex post l’inadempimento dell’onere informativo imposto all’operatore (Consiglio di Stato, 30 settembre 2016, n. 4048; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 5250 del 17 novembre 2015).

Il supremo consesso di giustizia amministrativa suggerisce, inoltre, come il bene giuridico tutelato dalla normativa consumeristica, sia “soltanto indirettamente la sfera patrimoniale del consumatore: in via immediata, attraverso la libertà di scelta del consumatore, si vuole salvaguardare il corretto funzionamento del mercato concorrenziale. Il dispositivo giuridico ha cioè di mira l’«attività» e non il singolo rapporto negoziale”. Leggi sentenza

 

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