L'ordine di demolizione di un immobile colpito da un sequestro penale dovrebbe essere ritenuto affetto dal vizio di nullità e, pertanto, radicalmente inefficace a causa dell'assenza di un elemento essenziale dell'atto, ossia la "possibilità giuridica dell'oggetto del comando". In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato che, contrastando un orientamento giurisprudenziale prevalente e contrario per cui la pendenza di un sequestro è irrilevante ai fini della legittimità dell'ordine, ha ritenuto che in tali casi "l'ingiunzione che impone un obbligo di facere inesigibile -  poiché  volto alla demolizione di un immobile che sottratto alla disponibilità del destinatario del comando il quale, se eseguisse l'ordinanza, commetterebbe reato ex art. 334 c.p. - difetta di una condizione costituiva dell'ordine, e cioè, l'imposizione di un dovere eseguibile". Leggi Sentenza

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