Nel processo amministrativo il divieto del c.d. ius novorum in appello non si estende anche alle eccezioni e questioni processuali e sostanziali che siano rilevabili d'ufficio, quali quelle di tardività, inammissibilità o improcedibilità, per cui la possibilità di sollevare per la prima volta in appello una tale eccezione o preclusione processuale rilevabile d'ufficio fa sorgere, ragionevolmente, la possibilità di allegare e di provare i fatti sottostanti. Leggi sentenza

 

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