La limitazione di efficacia, sotto il profilo temporale, dell'informativa antimafia prevista dall'art. 86 comma 2, d.lg. 6 settembre 2011 n. 159 - dodici mesi dalla relativa acquisizione - deve intendersi riferita ai «casi in cui sia attestata l'assenza di pericolo di infiltrazione mafiosa, e non già ai riscontri indicativi del pericolo, i quali ultimi conservano la loro valenza anche oltre il termine indicato nella norma». Leggi sentenza

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