La normativa inerente ai rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e l’Università, con precipuo riferimento alle Aziende ospedaliero-universitarie, deve essere fondata sui protocolli di intesa stipulati dalle Regioni con le Università ubicate sul proprio territorio. In tal senso depone anche la ratio degli artt. 6 e 6-bis del  d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502, con cui il legislatore ha inteso disciplinare i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università e Protocolli d'intesa tra Regioni, Università e strutture del Servizio sanitario nazionale. Alla luce di quanto si qui evidenziato, pare opportuno escludere  che l'Azienda ospedaliera di una Università costituisca parte integrante della medesima Università. Leggi sentenza

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