CLASSIFICAZIONE: Sanità pubblica, posizionamento impianto smaltimento rifiuti, competenza statuale esclusiva, disciplina nazionale omogenea

 

MASSIMA: “Un punto fermo dal quale occorre muovere è rappresentato dalla costante affermazione del Giudice delle leggi secondo la quale lo Stato, nell'esercizio della propria competenza esclusiva ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. s), Cost. in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», può, ed anzi, deve dettare, su tutto il territorio nazionale, una disciplina unitaria ed omogenea che superi gli interessi locali e regionali, stabilendo « standard minimi di tutela», volti ad assicurare una tutela «adeguata e non riducibile dell'ambiente», «non derogabile dalle Regioni» neppure se a statuto speciale, o dalle Province autonome.” Leggi sentenza

 

 

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