Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ritiene che: “l’art. 120, comma 5 c.p.a., non prevedendo forme di comunicazione esclusive e tassative, non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo, con precipuo riferimento alla possibilità che la piena conoscenza dell'atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita con forme diverse rispetto a quelle divisate dall’art. 79 del Codice dei contratti pubblici”. Leggi sentenza

 

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