I Giudici, con la sentenza in epigrafe, chiariscono che il giudizio positivo di anomalia non richiede una “specifica motivazione”, mentre, incombe – su chi contesti l'aggiudicazione – l'onere (nel caso de quo non assolto) di individuare tutti gli specifici elementi volti a dimostrare che la valutazione tecnico – discrezionale della Pubblica Amministrazione sia stata manifestamente irragionevole, o, comunque, basata su fatti travisati o erronei (si consideri, ad esempio, CDS, sez. V, 17 luglio 2014, n. 3800). Leggi sentenza

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