I Giudici di Palazzo Spada confermando tutto quanto già affermato dal T.A.R. nella pronuncia appellata, ribadiscono come l’omessa dichiarazione non possa essere “sanata” dal ricorso, da parte della stazione appaltante, al principio del c.d. soccorso istruttorio di cui al 1° co. dell’art. 46, D.LGS. n. 163/2006 - che consente l’integrazione e la specificazione della documentazione incompleta - in quanto la predetta dichiarazione non costituisce affatto una mera formalità la cui carenza sia ex post emendabile. Leggi sentenza

 

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