Con la  pronuncia in esame, il Consiglio di Stato  fornendo un’interpretazione estensiva dell’art. 114, comma 6, primo periodo, c.p.a., a mente del quale, “Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta”,  afferma che:“Nella accezione più ampia e generale definita da questa norma, il compito del giudice dell’ottemperanza è quello di salvaguardare l’attuazione del giudicato tra le parti anche nei confronti del Commissario, qualora avvenga che egli se ne discosti, non giunga a decisioni conclusive e non sia riuscito a distanza di tempo a completare il suo mandato”.  Leggi  Sentenza

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