Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato  affronta la questione relativa lasindacabilità sulla discrezionalità amministrativa ad opera del Giudice Amministrativo ed i confini entro i quali essa si può esercitare.  Ed all’uopo precisa che: “ il giudice deve limitarsi a verificare “la logicità, la congruità, la ragionevolezza e l’adeguatezza del provvedimento e della sua motivazione, la regolarità del procedimento e la completezza dell’istruttoria, l’esistenza e l’esattezza dei presupposti di fatto posti a fondamento della deliberazione” (cfr. Cons. St., sez. III, 2 aprile 2013 n. 1856, in tal senso, più di recente, anche Cons. St., sez. IV 9 febbraio 2015, n. 657; id., 22 dicembre 2014 n. 6313)”. Leggi sentenza

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