Il Consiglio di Stato, con la pronuncia in epigrafe, afferma che: “ le cause di esclusione dalla gara, anche con riferimento al possesso dei requisiti di cui all’art, 38, comma 1,lett. c), in quanto idonee a impedire e/o limitare l’esercizio della libera attività economica ed in quanto potenzialmente idonee anche ad incidere sul principio della libera concorrenza, sono tassative e non possono essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica; non può in tal senso trovare favorevole considerazione la suggestiva prospettazione secondo cui la società Aimeri Ambiente avrebbe dovuto essere esclusa per la mancata dichiarazione di condanne penali che avrebbero asseritamente colpito il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il vice presidente della società Biancamano S.p.A., che controlla interamente la predetta Aimeri Ambiente, nessuna norma imponendo quella dichiarazione nel prospettato intreccio societario. Leggi sentenza

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