Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato sottolinea che: “l’obbligo previsto dal citato art. 7 non opera in maniera formalistica, essendo volto non solo ad assolvere ad una funzione difensiva a favore del destinatario dell'atto conclusivo, ma anche a consentire all'Amministrazione di avere elementi di valutazione adeguati per la formazione di una volontà completa e meditata. Il vizio dell'omissione, pertanto, non sussiste quando in realtà manchi una qualche possibile utilità della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo: sia perché il provvedimento adottato non poteva avere altro contenuto, trattandosi di atto completamente vincolato; sia perché il soggetto inciso sfavorevolmente dal provvedimento non ha in giudizio fornito alcuna prova che, ove allora fosse stato reso edotto dell'avvio del procedimento, l'esito dello stesso avrebbe potuto essere anche in parte diverso (per tutte, Cons. Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5062)”. Leggi sentenza

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