Ad avviso del Consiglio di Stato:“ La mancata previsione nel provvedimento di revoca dell’indennizzo previsto dall’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 non esplica di per sé - per concorde giurisprudenza - effetto viziante dell’atto, mentre il privato resta legittimato ad azionare la pretesa indennitaria con onere di provare estremi e presupposti della lamentata perdita patrimoniale (Cons. St., Sez. III, n. 833 del 16 febbraio IV, n. 689 del 9 febbraio 2012). Resta fermo che l’indennizzo previsto dal richiamato art. 21 quinquies presuppone la sopravvenienza di motivi di interesse pubblico o il mutamento della situazione di fatto che giustifichino il ritiro nell’atto, mentre nel caso di specie il provvedimento di revoca ha accertato ab origine l’incompatibilità della torre di telecomunicazione con il sito di insediamento”.Leggi Sentenza

Informazioni aggiuntive