Il Consiglio di Stato, nella sentenza in epigrafe, chiarisce che: “alla luce di generali principi (e in assenza di disposizioni preclusive nell’ambito della lex specialis) non sembra potersi legittimamente impedire all’impresa concorrente di modulare l’offerta nel modo da essa ritenuto economicamente più congruo (anche presentando offerte nel cui ambito singole componenti potrebbero apparire contrastanti con generali principi di economicità).Va poi richiamato l’ulteriore principio (enunciato nella diversa materia delle verifiche di anomalia ma costituente corollario di più generali princìpi) secondo cui la serietà ed attendibilità dell’offerta formulata dal singolo concorrente devono essere valutate in modo complessivo e non anche in un’ottica (per così dire) ‘monadologica’, volta – cioè – a riguardare in modo atomistico le singole componenti dell’offerta”. Leggi sentenza

 

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