Nella sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato, in ordine  al risarcimento del danno  da ritardo, chiarisce che:“ l’art. 2 bis, co. 1, l. n. 241 del 1990, richiama (ed è sussumibile nello) schema fondamentale dell’illecito extracontrattuale e riconosce che anche il tempo è un ‘bene della vita’ per il cittadino e rafforza la tutela risarcitoria nei confronti dei ritardi della p.a., stabilendo che le p.a. siano tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa e colposa del termine di conclusione del procedimento; infatti, il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un ‘costo’, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a progetti imprenditoriali, condizionandone la relativa convenienza economica; in questa prospettiva ogni incertezza sui tempi di realizzazione di un investimento si traduce nell’aumento del c.d. «rischio amministrativo» e, quindi, spetta il risarcimento del danno da ritardo, purché il danno sussista e sia ingiusto”. Leggi sentenza

 

Informazioni aggiuntive