Ad avviso del Consiglio di Stato  non può ammettersi:  “un affidamento meritevole di tutela alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, in forza di una legittimazione fondata sul tempo”. Ed ancora, il supremo consesso afferma che:“l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare” (conf. CdS, IV, n. 4403/11)” e, pertanto, precisa che: “la repressione degli abusi edilizi, infatti, è espressione di attività strettamente vincolata e non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione”. Leggi sentenza 

 

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