Nella sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato afferma che: “il criterio forfettario di quantificazione del danno, previsto per la diversa ipotesi di recesso ad nutum della stazione appaltante nella fase di esecuzione del contratto, proprio quale eccezione alla regola generale del principio secondo cui onus probandi incubit ei qui dicit, non è suscettibile di applicazione analogica alla fattispecie risarcitoria, introducendosi altrimenti una forma generalizzata di indennizzo predeterminato ed automatico, contrario alla stessa natura della tutela risarcitoria, oltre che agli ordinari principi probatori (Cons. St., sez. V, 6 aprile 2009, n. 2143; 20 aprile 2012, n. 2317). Leggi Sentenza

 

Informazioni aggiuntive