Nella sentenza in esame, la quarta sezione del Consiglio di Stato chiarisce la natura giuridica degli atti  del commissario ad Acta.  Il Collegio, difatti,  sulla scorta  della tesi approdata in giurisprudenza, in base alla quale  il commissario ad acta deve essere qualificato Ausiliario del Giudice, conferma che: “le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell'esecuzione del giudicato e non in funzione degli interessi pubblici, il cui perseguimento costituisce il normale canone di comportamento dell'Amministrazione sostituita”. Ed evidenzia che: “ i suoi provvedimenti sono immediatamente esecutivi e non sono assoggettati all'ordinario regime dei controlli (interni ed esterni) degli atti dell'Amministrazione presso la quale lo stesso si insedia, ma vanno sottoposti unicamente all'immanente controllo dello stesso Giudice, (si veda,ancora di recente T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., 01-02-2013, n. 85)”.Leggi sentenza

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