Con la decisione in esame, in ordine  alla  violazione e/o falsa applicazione di legge, con particolare riferimento all'art. 38, comma 1, lett. b) c), e m-ter), del d.lgs. n. 163/2006,  il Consiglio di Stato ha ritenuto meritevole di pregio l’orientamento seguito dal Tribunale di primo grado secondo il quale <<il riferimento dell'art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 al direttore tecnico non dovrebbe intendersi in un'accezione tecnica univoca e fissa, ma in una dimensione semantica generica e variabile, da calibrarsi di volta in volta in base all'oggetto dell'appalto da assegnare>> e, pertanto, ha confermato la decisione espressa in primo grado sulla legittimità e correttezza della mancata esclusione dell’impresa aggiudicataria dalla procedura di gara. Leggi sentenza 

 

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