Secondo i  Giudici di Palazzo Spada è legittima l’esclusione dalla procedura di gara di un’impresa che, in violazione dell’art. 38, secondo comma, d.lgs. n. 163/06, non aveva dichiarato una condanna penale riportata.  All’uopo precisano che: “la valutazione della gravità delle condanne riportate dai concorrenti e la loro incidenza sulla moralità professionale spetta esclusivamente alla stazione appaltante e non già ai concorrenti, i quali sono tenuti ad indicare tutte le condanne riportate, non potendo essi operare alcun filtro, ciò implicando un giudizio meramente soggettivo inconciliabile con la ratio della norma (ex pluribus, Cons. St., sez. V, 17 giugno 2014, n. 3092; 24 marzo 2014, n. 1428; 27 gennaio 2014, n. 400; 6 marzo 2013, n. 1378; sez. IV, 22 marzo 2012, n. 1646; 19 febbraio 2009, n. 740)”.Sulla scorta delle suddette considerazioni. Leggi Sentenza

Fonte: http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/CS%205972%203%2012%2014%20Sez%20V.pdf

 

Informazioni aggiuntive