Nella sentenza in epigrafe il Consiglio di Stato precisa che l’intempestiva riscossione della fideiussione operata dal comune lede il principio di correttezza e buona fede.  E, difatti la Quinta sezione del Consiglio di Stato sulla base di un orientamento minoritario  osserva che: le previsioni legislative di sanzioni per il ritardato pagamento degli oneri concessori si giustificano con la necessità, per l'ente locale, di disporre tempestivamente delle somme spettanti, atteso l'interesse pubblico alla celere realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione: la scelta del Comune di non incamerare la fideiussione tempestivamente si pone, pertanto, in contrasto con l'esigenza di una celere acquisizione della disponibilità delle somme e determina nel contempo un ingiustificato aggravamento della posizione del debitore”. Leggi sentenza.

Fonte:www.ildirittoamministrativo.it

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