In appello è lecito esperire ex novo la fase istruttoria esclusivamente nel caso in cui si dimostri che, le risultanze istruttorie del giudice di prime cure sono inattendibili e del tutto insufficienti. Ovviamente l’onere della prova grava sulla parte, presumibilmente l’appellante, che ha sollevato l’eccezione.
Fonte: www.gazzettaamministrativa.it