L’orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che la natura "precaria" di un manufatto, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo. Pertanto, ai fini del condono dell’abuso edilizio, se un'opera non stabilmente infissa al suolo è destinata a soddisfare esigenze durature, non può beneficiare del regime delle opere precarie.    

ALLEGATO  

Fonte: www.gazzettaamministrativa.it

 

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