L’art. 61, comma 2, seconda parte, d.P.R. n. 207 del 2010 va interpretato nel senso che l’impresa raggruppata o consorziata deve essere qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dei singoli importi della categoria e non all’importo totale a base di gara, in quanto va letto in coerenza con la prima parte riferita alle imprese che partecipano in forma individuale.

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