Deve essere respinta l’istanza di sospensione monocratica del decreto 2 giugno 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, nella parte in cui limita fino alla data del 12 giugno il trasporto marittimo di viaggiatori di linea da e verso la Sardegna ai servizi svolti in continuità territoriale, con la previsione di riattivare dal 13 giugno tutti i collegamenti da e per la Sardegna verso i porti nazionali e viceversa, non sussistendo i presupposti previsti dall’art. 56 c.p.a. per la sospensione cautelare monocratica. Leggi sentenza

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