Nota a sentenza - processo telematico tributario (PTT) : INAMMISSIBILITA’ DELLA NOTIFICA VIA PEC DA PARTE DELL’AVVOCATO.

AUTORE: DOTT. STEFANO MARIA VILASI

Sentenza Corte di Cassazione Civile Sez. V,Ord., n .8560  (ud. 26/02/2019) pubblicata il  27-03-2019, Consigliere estensore dott.ssa ZOSO LIANA MARIA TERESA.

Alla luce della sentenza N.8560 del 27-03-2019 della Cassazione civile in materia di processo tributario telematico viene sancito il principio dell’inammissibilità della notifica a mezzo PEC da parte dell’avvocato prima del decreto attuativo.

-La vicenda:

Nel caso di specie, la controversia  trae la sua origine su un ricorso davanti alla Commissione provinciale di Foggia da parte di un contribuente che impugnava l’avviso di accertamento con cui era stato determinato il maggior reddito d’impresa per l’anno 2005. Dopo il rigetto della domanda in primo grado da parte della Commissione tributaria provinciale  di Foggia, il contribuente propone appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia che accoglie il ricorso del contribuente accertando che l’avviso di accertamento era stato notificato prima del decorso di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo, in violazione della norma di cui alla L. n°212/ 2000, art. 12, comma 7,  senza valida giustificazione.                                                                                                             

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione stabilendo a sostegno della propria tesi due motivi.

-Riflessioni, risvolti pratici ed esplicazione della massima:

  • Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate evince violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 156 c.p.c. affermando come inesatto il ragionamento della Commissione Tributaria che aveva ritenuto,  la notifica dell’atto di appello effettuata dal difensore del contribuente a mezzo PEC fosse nulla e non inesistente, da ciò deriva la conseguenza che, essa, la notifica era da ritenersi sanata a norma dell’art. 156 c.p.c.. Indubbiamente, si trattava di notifica inesistente in quanto all’epoca non era prevista tale forma di notifica nel processo tributario.
  • Il secondo motivo evince violazione di legge ai sensi del’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione ala n°212/ 2000, art. 12, comma 7, riguardante Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”. L’Agenzia fiscale afferma che l'avviso di accertamento non poteva considerarsi illegittimo per il fatto che era stato notificato prima del decorso di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo. Ciò in quanto l'approssimarsi dei termini di decadenza per la notifica dell'avviso doveva considerarsi causa d'urgenza che, di per sé, giustificava il mancato rispetto del termine di sessanta giorni.

 

La Suprema Corte ritiene fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, sostenendo che nel processo tributario dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, la notifica a mezzo PEC, come di seguito disciplinata dalla citata L. n. 53 del1994, art. 3 bis, come inserito dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 quater, convertito, con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 221, che ha abrogato la L. n. 53 del 1994, art. 3, comma 3 bis, non è ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni.

Nell’ambito del processo tributario è inesistente la notifica via PEC emessa prima del decreto attuativo. È da precisare che l’appello era stato proposto nel 2011 anno in cui la Legge 53 del 1994 non era stata modificata in via definitiva, in quanto non esisteva la notificazione via PEC. L’art.1, secondo comma, di quest’ultima, a seguito della modificata apportata dal D.L. 24 giugno 2014,n.90,art.46,comma 1 dispone, e al tempo stesso limita, il modus agendi et operandi  del difensore alla “notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata”.

Da questo ultimo periodo si denota che a parere della Suprema Corte, non essendo stata chiaramente rammentata la materia tributaria ed evidenziata la peculiarità dell’ambito tributario, la Legge 53 del 1994 non trova accoglimento nelle notifiche tributarie.

Infine, la Cassazione precisa che a riguardo nel rito tributario, le relative disposizioni tecniche-operative sono state emanate solo con il D.M. del 4 agosto 2015, da ciò vuole ulteriormente evidenziare, che nel 2011 non erano ancora applicabili le modalità telematiche in tema di PTT, ed in conclusione ritiene la notifica a mezzo PEC dell’atto di appello, da parte del contribuente “totalmente priva di effetto”, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.  Scarica sentenza

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