La trattazione dell’udienza di discussione della causa avente ad oggetto l’annullamento dell’informativa antimafia deve essere rinviata a data successiva alla cessazione della eventuale misura di prevenzione del controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis cod. antimafia, per non porre nel nulla gli effetti di possibile legalizzazione di imprese marginalmente inquinate.

 

I giudici amministrativi si erano mostrati incerti in ordine all’incidenza del controllo giudiziario sul giudizio di merito.

Da un lato, infatti, è stato affermato (Cons. St. n. 7294/2018) che il giudizio non deve essere sospeso sino alla decisione sull’istanza presentata dall’impresa medesima ed anzi che la necessaria sollecita definizione della controversia in sede giurisdizionale comporta il venir meno delle stesse esigenze sottese all’istituto con conseguente inammissibilità della domanda rivolta al G.Pr. (v. anche Tar Catanzaro n. 923/2018 che esclude la possibilità di sospensione per la mera presentazione dell’istanza).

Una differente esegesi (Consiglio di Stato n. 4719/2018) ha stabilito la necessaria sospensione del giudizio avente ad oggetto l’informativa antimafia, in quanto l’eventuale conferma di tale provvedimento da parte del giudice amministrativo renderebbe definitivi gli effetti di detto provvedimento e, quindi, vanificherebbe la previsione del medesimo art. 34 bis.

Al TAR Catanzaro, tuttavia, non convince la strada della sospensione, non riscontrandosi i rigidi presupposti di pregiudizialità logica e giuridica richiesti per l’applicazione dell’art. 295 c.p.c. (v. per tutte Cass. n. 20469/2018 e Cons. St. n. 1478/13), ritenendo diversamente applicabile la strada processuale del rinvio del giudizio amministrativo a data successiva alla cessazione della misura di prevenzione.

Lo strumento processuale del rinvio ben si presta difatti a garantire e non compromettere l’auspicato percorso di redenzione dell’impresa, esso inoltre è rimesso al discrezionale e ponderato uso del potere di direzione del procedimento (v. artt. 175 c.p.c. e 39 c.p.a.) da parte del Tribunale, il quale potrebbe negarlo ove risultino circostanze che richiedano la necessità di decisione del merito (v. revoca del controllo).

Il rinvio potrà essere altresì valutato solo in caso di ammissione dell’impresa al controllo e non in ipotesi di mera presentazione dell’istanza. Leggi ordinanza

Informazioni aggiuntive