Alla Sogei è riconducibile l’esercizio di una pubblica funzione di certificazione quanto ai procedimenti alla stessa gestiti, con l’ulteriore conseguenza che le certificazioni – quale quella attinente l’attestazione del procedimento di consegna della sentenza notificata dalla parte vincitrice in primo grado nella posta certificata della Avvocatura dello Stato – risultano assistite dalla particolare fede di cui all’art. 2700 c.c.; ne consegue che il certificato rilasciato dalla Sogei in ordine all’errore di consegna di un file può essere contestato solo con querela di falso. Leggi sentenza

Informazioni aggiuntive