Nel processo amministrativo il giudizio di ottemperanza non può garantire al ricorrente una utilità maggiore o diversa da quella riconosciuta dalla sentenza da eseguire, né riconoscergli un bene della vita che il giudicato, nemmeno implicitamente, le ha riconosciuto” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2016, n. 3203). Leggi sentenza

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