Il Consiglio di Stato, con la sentenza de qua, precisa che: “L'onere della prova circa l'ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria, dal momento che solo l'interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto e, in difetto di tali prove, resta integro il potere dell'Amministrazione di negare la sanatoria dell'abuso” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2018, n. 1837; sez. IV 19 marzo 2018 n. 1711; 5 marzo 2018 n. 1391; 11 ottobre 2017 n. 4703). Leggi sentenza

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