Il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, ex art. 37 c.p.a., assume carattere eccezionale in quanto costituisce una deroga al principio fondamentale dei perentorietà dei termini processuali ed è soggetto a regole di stretta interpretazione: i termini in generale, in particolare  quelli dei riti speciali abbreviati, sono previsti dal legislatore per ragioni di interesse generale e hanno applicazione oggettiva. Perciò, i presupposti per la concessione dell'errore scusabile si concretano nella oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell'amministrazione, nell'ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore. Leggi sentenza