Nell’ambito della lotta contro la mafia, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo che denotino carattere di certezza in merito all’esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazioni malavitose e, perciò, del condizionamento in atto dell'attività di impresa; la misura de qua può essere sorretta da elementi sintomatici ed indiziari da cui emergano fattori di pericolo sufficienti ed idonei a far ritenere, "più probabile che non", che possa sussistere il tentativo di ingerenza nell'attività d’impresa da parte della criminalità organizzata. Leggi sentenza