Le scelte effettuate dalla Pubblica amministrazione, nello specifico quelle fondate su esercizio di discrezionalità tecnica, sono sindacabili in sede di legittimità soltanto laddove ricorrano le figure sintomatiche di eccesso di potere per illogicità e/o irragionevolezza, ovvero per evidente contraddittorietà della motivazione; entro tali limiti, la verifica che il giudice amministrativo deve compiere, evitando per tale via di svolgere un non previsto sindacato di merito, attiene alla coerenza della scelta o misura adottata dalla Pubblica amministrazione rispetto alle premesse argomentative dalla medesima poste, evitando così un distinto percorso argomentativo rispetto a quello già esplicitato dall'Amministrazione pubblica stessa. Leggi sentenza