L’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara di un’offerta ritenuta anomala non comporta l’obbligo per la stazione appaltante, prima di procedere all’aggiudicazione, di operare una nuova valutazione di anomalia, ove la pronuncia caducatoria non comporti – come nel caso di specie - margini per la riedizione del potere, fondandosi sull’accertamento della sostenibilità economica di tale offerta. Leggi sentenza