Ha chiarito il Tar di Reggio Calabria che il numero dei sottoscrittori da fissare, ai sensi dell’art. 1, comma 26, l. 7 aprile 2014, n. 56 nella percentuale del 5% degli aventi diritto al voto, vada riferito al numero di aventi diritto al voto come accertato al 35° giorno antecedente la votazione, non potendo venire in rilievo eventuali e successivi cambiamenti del corpo elettorale.  Nel caso di elezioni relative agli enti di secondo livello, la sottoscrizione della lista può avvenire anche ad opera di candidato di lista concorrente, essendo egli comunque espressione del corpo elettorale. Leggi sentenza

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