MASSIMA: “Non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi pec da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti il registro IPA, disciplinato dall'art. 16, n. 8, d.l. 29 novembre 2008, n. 185. Ne discende che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014. In difetto di tale iscrizione, la notificazione degli atti processuali può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee”

Il tribunale, ribadendo un indirizzo ormai invalso in vigenza del c.d. processo amministrativo telematico, precisa altresì come incomba sul ricorrente l’onere di verificare che il recapito “prescelto” sia utile ai fini della notificazione dell’atto introduttivo.

Tale adempimento di diligenza, sostiene il collegio, non costituisce attività di speciale difficoltà, “risolvendosi la stessa nella consultazione dei registri all’uopo individuati dalle disposizioni di riferimento”.

Una soglia più elevata di attenzione, quindi, gravante sui procuratori intenzionati alla notificazione con modalità telematiche. Leggi sentenza

Informazioni aggiuntive