Diversamente dai più recenti interventi normativi, il legislatore non dà una nozione di trattativa e conclusione del contratto, ma attraverso l’art. 1326 c.c. conferisce a tali istituti giuridici l’effetto giuridico proprio. La trattativa è, infatti, a mente della norma in questione il momento di scambio tra proposta ed accettazione, dove rileva per entrambe le figure giuridiche la loro natura recettizia ed al culmine delle quali si rileva il perfezionamento del consenso….. Leggi testo